Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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Come tutelarsi?

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bostik
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MessaggioOggetto: Come tutelarsi?   Lun Lug 28, 2008 5:52 pm

Caro Dott. Baccoli,
si legge e si sente che spesso le ambasciate italiane nel mondo continuano a richedere un sacco di documenti "italiani" che potrebbero essere benissimo autocertificati dal cittadino italiano o dallo straniero residente nel bel paese (chiaramente per quest'ultimo quelli relativi a situazioni di varia natura vedi stato civile,economiche,giudiziarie ecc. che hanno avuto origine e sviluppo nel nostro paese).Sembra che molte rappresentanze consolari si "dimentichino" che una ambasciata od un consolato italiano all'estero sono a tutti gli effetti territorio italiano...
Come tutelarsi in questi casi ? Scrivere al capo-missione,con conoscenza al MAE ed al ministero della funzione pubblica,del comportamento del suo funzionario allo sportello?
La denuncia penale va eventualmente presentata alla procura di Roma ? e se uno vive appunto all'estero? si puo' delegare qualcuno in Italia per farla senza spendere "fortune" in avvocati ?
Grazie in anticipo.
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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: Re: Come tutelarsi?   Mar Lug 29, 2008 10:23 pm

La domanda é interessantissima, ma le risposte non sono esattamente facili in quanto la materia é non solo molto complessa, ma anche poco conosciuta persino dalle stesse autoritá giudiziarie italiane.
Prima di tutto bisogna sottolineare che le Ambasciate sono considerate territorio italiano dal nostro Stato, ma sono soggette comunque a molte leggi dello Stato che le ospita, nel rispetto dei limiti che le Nazioni ospitanti devono avere per le regole diplomatiche con il nostro paese. Per fare un solo e piccolo esempio in un argomento che necessita di interi libri, se lo Stato ospitante non riconosce il matrimonio in quello Stato estero e/o non lo permette alle rappresentanze diplomatiche presenti ed ospiti nel loro territorio, non puó essere celebrato in Ambasciata o Consolato italiano. Quindi territorialitá, ma subordinata ad alcuni limiti dettati dalle norme e convenzioni dello STato ospitante la A.D..

L'autocertificazione deve essere accettata nei casi e modalitá previsti dalla legge anche e senza nessuna esclusione, dalle rappresentanze consolari presso Ambasciate italiane. Per afre degli esempi, l’autocertificazione NON É MAI AMMESSA per i certificati:
medici; sanitari; veterinari; di origine; di conformità all’Ue; marchi e brevetti, come non é ammesso nel caso di richiesta pubblicazioni e matrimonio.

In caso di rifiuto dell'autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quando ammessi e consentiti, sia i pubblici ufficiali che gli impiegati dell’ufficio pubblico, violano i doveri d’ufficio e incorrono nelle sanzioni previste dal Codice penale per omissione o rifiuto di atti d’ufficio, nonché incorrono nelle sanzioni disciplinari. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui i dipendenti richiedano un certificato laddove è sufficiente l’autocertificazione. In caso di rifiuto dell’autocertificazione, il cittadino deve accertarsi di chi è il responsabile della pratica e chiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento, inviando la richiesta anche al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura della Provincia in cui si trova il Comune al quale fa riferimento l'iscrizione all'A.I.R.E. del cittadino. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta il pubblico ufficiale o il dipendente incaricato non compie l’atto o non risponde per motivare le ragioni del ritardo o rifiuto, si creano i presupposti per le sanzioni penali che prevedono la reclusione sino a due anni o la multa sino a mille euro, nonché per le sanzioni disciplinari.

I soli presupposti peró non sempre sono suffficienti, per cui é bene mettersi al sicuro con una diffida ad adempiere, necessaria per la denuncia, cosí come interpretato da moltissime sentenze della Cassazione Penale. La segnalazione ad altre Autoritá non fa affatto male e non é un di piú, come per esempio l'Ispettorato della Funzione Pubblica da te citata ed obbligatoriamente al Ministro degli Affari Esteri pro tempore; l'URP in questi casi dove esiste un reato, é inutile perderci tempo.

A quale Procura denunciare dipende dal reato, nel caso di omissioni di atti di ufficio é la Procura della Repubblica competente per il territorio del Comune a cui si é iscritti nell'AIRE, che comunque potrebbe ritenersi incompetente territorialmente, ma con l'obbligo di passare la comunicazione della Denuncia alla P.d.R. di Roma, e non di archiviarla, quindi al limite si perderebbe un po di tempo, ma non la denuncia.

La denuncia se la sai fare, la puoi presentare direttamente in Ambasciata, richiedendo di assegnare numero di protocollo oltre che la dat, l'ora e i dati completi della persona, inclusa la sua funzione e incarico, che l'ha ricevuta, dopodiché accertati che la persona ti abbia identificato nell'atto di denuncia, incluso con la referenza al tuo documento e abbia quindi acertato che la denuncia é stata da te presentata e firmata. Fatti dare ovviamente due copie autentiche.

A questo punto l'avvocato........A mio parere anche chi come me sa stilare una denuncia, conosce il suo iter e come controllarlo é sempre meglio appoggiarsi ad un avvocato penalista in Italia. Non commento gli onorari perché ognuno ha i suoi e non si devono discutere, ma per seguire l'iter e controllare se l'Ambasciata ha provveduto a trasmettere la denuncia o se l'é ''dimenticata'' in qualche scaffale ed eleggere domicilio presso il suo studio, al fine che qualsiasi comunicazione o richiesta di archiviazione passi per le mani del professionista, lo ritengo piú che oppurtuno e non é certo costosissimo. Da non dimenticare che chi non ha il reddito sufficiente puó richiedere il gratuito patrocinio, senza grandi differenze di qualitá per una denuncia cosí semplice.

Per dare il mandato (Procura) all'avvocato puoi procedere in due modi:
Nomini il tuo difensore direttamente nella denuncia e una delle due copie autentiche la spedisci all'avvocato, oppure se preferisci che la denuncia la rediga l'avvocato, fai una procura in Ambasciata per mezzo di atto notarile o, se proprio si vuole evitare l'Ambasciata per tutto, la Procura la fai presso un notaio del paese ospitante (solo se risiedi in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja 5/10/1968, n.15), la fai aposttilare e la mandi all'avvocato. A questo proposito molto interessante il TAR PIEMONTE sent n. 650/05:
Ritenuto che la procura è valida, in quanto il principio in base al quale il requisito della traduzione e della legalizzazione da parte di Autorità consolare italiana, di cui all’art. 15 L. 4 gennaio 1968, n. 15 (oggi trasfuso nell’art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, è applicabile anche quando la procura sia stata rilasciata all’estero per scrittura privata autenticata dal Notaio atteso che tale procura rientra nella previsione contenuta dall’art. 1 Convenzione citata, indipendentemente dalla sua funzione processuale (Cass., SS.UU. civ., 28 aprile 1993, n. 4992; Cass., I civ., 17 giugno 1994, n. 5877);

Ritenuto inoltre che l’art. 106, n. 4 L. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), il quale prescrive il deposito degli atti notarili rogati in un Paese estero prima di farne uso nello Stato, non è di ostacolo all’utilizzazione in Italia di una procura alle liti per scrittura privata autenticata da un Notaio all’estero, ancorché la procura stessa non sia stata depositata nel nostro Paese, atteso che l’intervento del Notaio straniero è limitato all’autenticazione della firma della procura, destinata esclusivamente ad un impiego processuale, né sussistono inderogabili esigenze di deposito e di conservazione dell’atto, atteso che a norma dell’art. 72 L. 16 febbraio 1913, n. 89, le scritture private autenticate da un Notaio in Italia vengono restituite alle parti, salva volontà contraria di queste ultime (Cass., I civ., 8 maggio 1995, n. 5021);


Se non risiedi in Paese aderente alla succitata Convenzione, atto notarile di Procura all'avvocato italiano, legalizzato come qualsiasi documento da far valere in Italia, tradotto e infine legalizzato dall'Ambasciata italiana.

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Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana
Dr. Guido Baccoli
uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546
guidobaccoli@hotmail.com
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É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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