Guido Baccoli Amministratori


Età : 56 Registrato il : 12/01/08 Messaggi : 297 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana
 | Oggetto: FONTI NORMATIVE RIPORTATE DAL M.A.E. Sab Mar 08, 2008 9:46 pm | |
|
Fonti normative di riferimento Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema d’ingresso degli stranieri, ha curato l’emanazione – il 12 luglio del 2000 - del Decreto Interministeriale in materia di visti, previsto dall’art. 5 c. 3 del D.P.R. 394/1999 (così come modificato dal D.P.R. 334/2004, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10.02.2005), completando, sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia. Queste, in ambito nazionale sono costituite da:
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
- “Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;
- Regolamento d’attuazione del Testo Unico precitato – D.P.R. 31.8.1999, n.394;
- D.P.R. 18.10.2004, n. 334, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31.8.1999 n. 394, in materia di integrazione;
- Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 sulla “Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (G.U. n. 64 del 17.3.2000).
E, in ambito Schengen, da:
- Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
- Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
- Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);
- Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 27.09.05;
- Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001 che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto;
- Regolamento del Consiglio n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.
Spazio Schengen. E’ l’insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia. Frontiere esterne. E’ il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne. Frontiere interne. Sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari – per passeggeri – esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen. Non Stranieri. Sono i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Stranieri. Sono i cittadini di tutti gli altri Stati. _________________ Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana Dr. Guido Baccoli uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546 guidobaccoli@hotmail.com _____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare. |
|
Guido Baccoli Amministratori


Età : 56 Registrato il : 12/01/08 Messaggi : 297 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana
 | Oggetto: CORREZIONI E PRECISAZIONI AD INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICATA Sab Apr 12, 2008 12:44 pm | |
| Il MAE afferma di esserein istituzionalmente competente in tema d’ingresso degli stranieri. L'affermazione é inesatta e facilmente puó trarre in inganno i non addetti ai lavori. Il MAE in realtá é competente per il rilascio del visto d'ingresso, rilasciato dagli U.V Consolari di tutte le A.D. italiane, sparse nel mondo. L'istituzione che regola ed é competente per l'ingresso nel territorio é invece, il Ministero degli Interni e per sue circolari e direttive, la Polizia di Frontiera. Il visto infatti, non dá a chi ne é in possesso, la certezza d'entrata alla frontiera. La Polizia di frontiera puó benissimo impedire legalmente l'entrata anche a chi é in possesso di detto visto consolare (leggi commentoQUI ) e addirittura far entrare, concedendo loro stessi un visto breve in casi particolari, a chi é sprovvisto di quello consolare. Inoltre per tutto ció sopra detto e specificato, vale solamente per i cittadini extracomunitari che non siano familiari di cittadini Italiani o UE. Se al contrario dovessero esserlo, la Polizia di Frontiera ha l'obbligo di farli passare anche se sprovvisti di visto, per la direttiva 2004/38/CE confermata dal DL 30/2007 e per la Circolare del Ministero degli Interni N. 400/C/2007/1409/P/10.4.39/II DIV del 10/04/2007. Piú in particolare la Circolare al punto: ATTREVERSAMENTO DELLE FRONTIERE non puó essere disposto alcun provvedimento di inibizione all'ingresso nei confronti del cittadino dell'Unione o di un suo familiare NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEBRO, sprovvisto di documento di viaggio, del visto d'ingresso qualora richiesto o della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, qualora l'interessato, entro 24 ore, produca la documentazione attestante la titolaritá del diritto di libera circolazione. Solo questo fa capire chiaramente anche ai ''comuni mortali, non addetti ai lavori'' che il MAE, contrariamente a quanto farebbe capire, non é l'Istituzione competente l'ingresso degli stranieri. Oltremodo arretrata é l'elenco delle normative, ferme al 2005.
PER LE VOSTRE DOMANDE E DUBBI CLIK SU  _________________ Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana Dr. Guido Baccoli uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546 guidobaccoli@hotmail.com _____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
Ultima modifica di Guido Baccoli il Sab Apr 12, 2008 1:49 pm, modificato 3 volte |
|