Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.

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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.   Sab Apr 12, 2008 10:46 pm

Quando, per un matrimonio da celebrare in Italia, uno degli sposi (od, entrambi) non sia cittadino italiano, lo sposo di cittadinanza straniera è ammesso al matrimonio se ed in quanto ne abbia la c.d. capacità secondo la propria legge nazionale.

Indipendentemente dal fatto che lo Stato di appartenenza (= cittadinanza) sia parte o meno dell'Unione europea (infatti, l'appartenenza o meno di uno Stato all'Unione europea non ha rilievo nelle procedure matrimoniali, dove conta unicamente se si tratti di persona di cittadinanza italiana o di cittadinanza straniera), lo sposo straniero (art. 116, 1 C.C.) deve presentare, a propria cura e diligenza, una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio (a volte, tale documento e' denominato, per brevità, impropriamente, come "nulla-osta", pur non essendo, tecnicamente, un nulla-osta, ma unicamente una dichiarazione concernente, appunto, la capacità al matrimonio.

Tuttavia, anche in presenza di tale dichiarazione, lo straniero è soggetto ad alcune condizioni, considerate comunque non derogabili, e precisamente, le disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87 (ma solo per i numeri 1, 2 e 4), 88 ed 89 C.C.

Tra l'Italia ed alcuni altri Stati è vigente la Convenzione, fatta a Monaco il 5 settembre 1980, relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale: in tali casi, questo ultimo certificato, definito, anche per la forma ed il testo, dalla Convenzione stessa, tiene luogo a quanto disposto dall'art. 116, 1 C.C., essendo null'altro se non una forma "speciale" dell'anzidetta "dichiarazione".
Inoltre, tra Italia e Svizzera, come tra Italia ed Austria, sono vigenti Convenzioni (bi-laterali) in materia di documenti e di procedure per la celebrazione del matrimonio tra i rispettivi cittadini.
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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: Consultazione Codice Civile e sua procedura   Dom Apr 13, 2008 1:28 pm

Ricordo ai nostri utenti che volessero consultare gli artt. del C.C. menzionati negli argomenti e discussioni, possono farlo con un clik QUI
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MessaggioOggetto: Re: Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.   Gio Lug 10, 2008 7:23 pm

Gentile Dr. Scolaro,
questa volta il dubbio é mio ed é per un caso reale di una nostra utente, che non ha voluto scrivere in forum e mi ha fatto una domanda privata.
Vedo che cita l'art 89 del c.c. che sancisce per la donna che il matrimonio successivo puo' avvenire solo decorso il termine di 300 giorni a meno che non ottenga un permesso speciale del Tribunale.
Nel caso in oggetto si tratta di una dominicana che risiede in Italia dal 2002, é sposata con un suo connazionale in RD dal 2000 e vorrebbe divorziarsi in RD per domanda congiunta e consensualmente, da suo marito dominicano, per poi sposarsi in Italia con cittadino italiano.
La domanda é: lei crede che sia soggetta anche la donna dominicana ai 300 giorni di attesa per il matrimonio, dal momento del divorzio passato in giudicato in RD?
Alcune interpretazioni dell'applicazione dell'art 89, indicano che non puó sposarsi prima dei 300gg., salvo che in sentenza si dimostri che gli stessi coniugi hanno effettivamente convissuto separati per questo periodo e, salvo anche per persone non stabilmente residenti nel paese dove viene pronunciata la sentenza.
Se questo indirizzo giuridico é valido, soprattutto nell'ultima frase che calzerebbe perfettamente alla situazione sopra descritta, si avrebbe comunque la necessitá di un ''permesso'' del Giudice per non aspettare i 300gg.
A mio modesto avviso invece, al caso in questione non é proprio applicabile l'art 89, trattandosi di straniera, sposata nel suo paese e che si divorzia nel suo paese, dove non vige né la separazione legale e nemmeno la proibizione di contrarre nuovo matrimonio prima dei 300 gg.. essendo quindi libera di sposarsi anche il giorno dopo la sentenza di divorzio passata in giudicato e annotata negli archivi del Municipio Centrale dominicano.
A questo punto per la legislazione dominicana la donna puó contrarre matrimonio immediatamente dopo il divorzio e se cosí é e lo é, una volta presentata la documentazione di divorzio all'Ambasciata Dominicana in Italia, quest'ultima dovrebbe rilasciare il certificato di stato libero (Nulla osta in termini piú conosciuti) e l'UdSC, non credo possa obiettare al rilascio del Nulla OSta e pretendere di aspettare i famosi 300 gg.
Stranamente peró e questo mi ha lasciato perplesso, la stessa Ambasciata Dominicana ha riferito alla donna, che deve rispettare la legge italiana.
Ancora una volta ci si trova davanti a legislazioni differenti e la soluzione di aule prevalga rimane sempre un poco ''ombreggiata''.
Io non sono d'accordo, peró qualche piccolo incertezza é venuta anche a me. Da questo la mia pubblicazione della domanda fattami privatamente per avere il suo piú autorevole parere in questo campo e situazioni che io non tratto specificatamente, ma che trovo molto interessante sia pubblicata a favore di tutti i nostri lettori e utenti registrati che possano trarne delle informazioni legali.
Grazie e le porgo i miei sempre piú cordiali saluti.
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MessaggioOggetto: Re: Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.   Ven Lug 11, 2008 5:55 am

L'art. 89 CC (italiano) si applica anche alle donne straniere, come - espressamente - previsto dall'art. 116, 2 CC.
Avresi alcune perplessità sulla non applicazione del divieto temporaneo di nuove nozze all'ipotesi del c.d. divorzio pronunciato sulla causa di una precedente separazione personale, in quanto questa deroga opera solo per chi abbia ottenuto, in Italia, sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della L. 1/12/1970, n. 898 (e non sembra questo il caso).
Nella fattispecie segnalata il termine di durata del divieto, andrebbe computato da quando la sentenza produca i propri effetti nell'ordinamento della RD.

Va anche osservato come l'autorizzazione da parte del tribunale italiano (provando, in sede di ricorso l'insussistenza dello stato di gravidanza) sia un procedimento che porta all'emanazione del relativo decreto di autorizzazione in termpi, sostanzialmente, brevi. A volte, appare piu' difficile prospettare le soluzioni che non farle concretamente.
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MessaggioOggetto: Re: Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.   Ven Lug 11, 2008 7:13 am

La sentenza di divorzio in RD, se consensuale a domanda congiunta, passa in giudicato dopo dieci gg.. ed aggiungo che nelle sentenze si dichiara da quanto tempo i coniugi non vivono più ''matrimonialmente'', ossia da quando non hanno più la comunione fisica, sessuale e spirituale. Nel caso in oggetto mi sembra assurdo imporre la legge nazionale italiana, anche perchè il nulla osta al matrimonio si ottiene per legge dominicana, dal momento in cui ha effetto il divorzio in RD. DIvorzio che tra l'altro non deve nemmeno essere trascritto nell'anagrafe italiana e se lo si fa non ha valore certificativo per uno straniero residente.
Altra osservazione è quella che è contradditoria all'applicazione in Italia del divieto, cioè quella che se si sposa in RD con il suo fidanzato italiano lo può fare immediatamente e sarebbe trascritto in Italia senza poter eccepire niente.
Ho notato però,che anche lei ha usato il condizionale e non l'indicativo, ha quindi anche lei altre perplessità o il suo parere finale (che sinceramente non ho ben inteso) è che si deve chiedere comunque il permesso al tribunale italiano?
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MessaggioOggetto: Re: Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.   Ven Lug 11, 2008 9:44 am

Sinceramente, dal punto di vista della efficienza e brevita' dei termini (e dei costi), mi sembra piu' agevole richiedere un decreto di autorizzazione che seguire altre vie, sia che esse si fondino su posizioni pre-giudiziali, sia che si faccia ricorso a soluzioni "alternmative" (es.: il matrimonio all'estero), che presenterebbe pur sempre un vizio.
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MessaggioOggetto: Re: Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.   Ven Lug 11, 2008 5:00 pm

Non sono al corrente dei tempi diel Tribunale per questo tipo di permesso e mi fido della celeritá che lei ha asserito in via generale, ma penso piú da un punto di vista ragionevole che giuridico, che il suo consiglio sia da seguire e certamente il piú pratico per la nostra utente, che spero ci stia almeno leggendo.

Non mi trovo d'accordo invece, sull'eventuale vizio del matrimonio in RD, anche se soluzione certamente meno economica, in quanto ho esperienza professionale di anni, incluso di donne divorziate da pochi mesi e poi sposate con cittadino italiano.
Come lei mi insegna, il matrimonio all'estero segue le norme locali ed é riconosciuto in Italia immediatamente e senza possibilitá di obbiezioni e senza vizi (nemmeno in caso etremo di eventuale bigamia, almeno fino a sentenza passata in giudicato, cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001, n. 5537
Codice civile (1942) art. 117
I matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri hanno immediata validità nell'ordinamento italiano qualora risultino celebrati secondo la forma prevista dalla legge straniera; nè essi perdono tale validità, quando manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone (quale lo stato libero) fino a quando il relativo atto non sia impugnato ex art. 117 c.c. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o annullamento.
)
Spiego il perché della mia affermazione.
In RD, come giá sopra riportato, non esiste separazione legale, ma solo il divorzio e i divorziandi (incluso le donne) possono sposarsi il giorno dopo che il divorzio spieghi i suoi effetti, ossia dopo la registrazione nel Municipio Centrale e la pubblicazione su un quotidiano nazionale, che avviene in pochi giorni.
Nella sentenza si dichiara con testimonianze o senza se il divorzio é consensuale, che i due coniugi non vivono maritalmente da tot tempo e se questo tempo rappresenta piú di 300 gg. per me é sufficiente (in quanto sentenza straniera che accoglie la prova di separazione di fatto) per evitare eventuali giuste opposizioni.
Inoltre agli stranieri non si chiede il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla loro Ambasciata, ma una dichiarazione giurata davanti a un notaio pubblico e due testimoni, che poi viene registrata pubblicamente, dove si dichiari che si sia in stato libero di sposarsi e che quindi, nulla osti al matrimonio. Ció significa anche, che non si procede nemmeno alle pubblicazioni in Municipio e all'Ambasciata italiana, in quanto si rispetta la normativa locale, che non richiede nulla osta e nemmeno pubblicazioni.

Ho affrontato anche un caso estremo, dove un italiano si é sposato con una 14 enne. In RD le 14 enni, se sono ''emancipate'' a seguito di breve sentenza di un Giudice e il consenso dei genitori, hanno il diritto di sposarsi, di avere il documento d'identitá e possono addirittura votare, in Italia no, ma ció che viene fatta valere é la legge del luogo sempre che il matrimonio spiegi gli effetti civili nello stato Dominicano. Sia la trascrizione che il visto sono stati immediatamente accettati (con allegata, oltre altri documenti, la sentenza di emancipazione - valida ai sensi della L.218/95) senza problemi, che tanto temeva il connazionale.

Carissimo Dr Scolaro, ritorniamo al discorso delle leggi nazionali di diversi stati che possono essere diverse, incompatibili e quali prevalgono, quando e perché.
La 218/95 si sta incominciando a capire ed interpretare come si deve, solo negli ultimi anni, grazie alle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che hanno chiarito moltissimi vuoti esistenti nella sua applicazione ed interpretazione.
Basta vedere la sentenza del 2006, dove finalmente la Cassazione specifica che la giurisdizione estera per il divorzio all'estero, puó essere eletta, in quanto DEROGABILE(art.4) dagli interessati se a domanda congiunta e consensuale oppure anche se conflittivo, se nessuno dei due fa obbiezioni ed eccepisce la giurisdizione estera al momento della notificazione dell'istanza o durante il processo. Eppure quante discussioni accademiche anche abbastanza animate, si sono svolte nei vari forum soprattutto da me, riguardo la giurisdizione che era (in caso di italiani) giudicata come inderogabile a quella italiana se si trattava di cittadini italiani?.
Ho dovuto aspettare quattro anni per avere finalmente una prova sostanziale, come la suddetta sentenza, che dimostrava che la mia personale interpretazione era giusta e corretta.

Con ció non dico che ho sempre avuto ''ragione'' nelle mie dichiarazioni ed asserzioni, ho anche sbagliato ed avuto anche dei torti, che peró ho sempre riconosciuto, grazie alle discussioni con esperti come lei, gentile Dr Scolaro.
In questo campo non si finisce mai di crescere, peró trovo importante che chiunque, abbia anche la serenitá e correttezza di dire...mi sono sbagliato e non insistere e fossilizzarsi su punti che la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito(soprattutto da questa apertura alla discussione e alla non fossilizzazione dei propri convincimenti, la mia grande stima per lei, dichiarata su comuni.it e che confermo alla grande, in questo forum).
Le leggi e la giurisprudenza sono una materia che sembrerá strano a molti, ma é in continua evoluzione anche per le ''vecchie'' leggi e non solo per le nuove o le modificate. L'esempio piú clamoroso fu la sentenza della Corte Costituzionale che finalmente, dopo decenni di discussioni e ''scontri'' tra interpretazioni opposte tra giganti della giurisprudenza, dettó che la donna non aveva perso la cittadinanza se si era sposata all'estero con straniero, dopo il 1948 e questo con effetto retroattivo all'uscita della riforma sulla famiglia con l'emancipazione e riconoscimento dei pari diritti della donna...chi l'avrebbe mai detto?
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MessaggioOggetto: Re: Caso in cui uno degli sposi non sia cittadino.   Ven Lug 18, 2008 8:58 pm

Dimenticavo di citare

l'articolo 27 della stessa Legge 218/95 specifica che la capacità di contrarre matrimonio è regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo:

‘’Condizioni per contrarre matrimonio.

1) La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia’’
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