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IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?

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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Mer Apr 09, 2008 1:00 am

Premetto che avendo avuto esperienza professionale diretta riguardo questo abuso, l'informazione ragionata che segue, non é POLEMICA e ancor meno é sterile, semmai é UNA GIUSTA E DOVUTA INFORMAZIONE, per combattere una triste realtá che deve cambiare in quanto altamente lesiva di ogni piú elementare diritto e per la quale il Legislatore ha il dovere di intervenire per fare di nuovo chiarezza ed evitare anche fosse un SOLO ABUSO.

Molti Consolati o Uffici Consolari p.sso le nostre Ambasciate, sostengono che i termini temporali per la concessione o il rifiuto del visto, é di 90 giorni, se non anche di piú. Il diritto e soprattutto la giurisprudenza si basano oltre che nelle regole dettate dalla Costituzione, su diversi principi particolari, uno di questi é la reciprocitá.

Molti sanno che la 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex legge sulla Trasparenza Amministrativa) con l'art 2, comma 3, prevedeva che :Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni., ma come sempre quando si avanza e si accorciano le distanze tra il potere delle P.A. e il diritto del cittadino, qualcuno ha ben pensato di restituire il ''maltolto'' alle P.A, attribuendole piú distanza, potere e possibilitá di generare confusione, soprattutto ai cittadini piú sprovveduti e deboli.

Una legge che tendeva a ristabilire il principio costituzionale che il potere é del popolo e dove si mettevano alcuni puntini sulle i, riguardo la Trasparenza Amministrativa, é stata maltrattata dai successivi legislatori. La frase del titolo della legge Trasparenza Amministrativa, nelle successive modifiche sparisce e a tutto scapito dei non addetti ai lavori (cittadini comuni) l'art 2 comma 3, viene sostituito dall'Articolo 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 . in questo modo: Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

Da questo cambio, la confusa e spesso errata ed illecita affermazione della disponibilitá di 90 giorni, da parte di alcuni U.V italiani nel mondo nella concessione o rifiuto del visto per ricongiungimento familiare.

Tornando al fondamentale criterio di reciprocitá e considerato che il tempo di rilascio o rifiuto per il visto a familiari di cittadini extracomunitari residenti in Italia, é limitato a 30 gg. e dettato dall'art 6 comma 3, del Regolamento di attuazione ( T.U. sull’immigrazione D.P.R. 31 AGOSTO 1999, N 394, art. 6, comma 5: ''Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.'') sarebbe anticostituzionale ed illecito rispondere ai cittadini ITALIANI, richiedenti il ricongiungimento di un loro familiare, che l'Uff. Visti ha 90 gg. di tempo per decidere.

É quindi logico e indubbio che NON possa essere considerato piú prioritario e limitato in 30 gg., il visto di ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, che non per quelli dei cittadini italiani.

Al contrario, il DL 30/2007, art. 5, comma 2 e 3 detta:

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta
di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.

Se il visto per familiari di extracoumitari deve essere negato o concesso (con motivazione scritta) in non piú di 30 giorni, considerando la prioritá per i familiari di cittadini italiani, il visto deve essere concesso molto prima di 30 gg.. Qualcuno giustamente si chiederá, ma quant'é allora il tempo concesso all'U.V.? Sembra un rompicapo, ma per chi, addetto ai lavori, usa il buon senso e la buona fede, capisce benissimo che PRIORITÁ é vero che rimane nel molto generico e potrebbe significare 29 gg., ma la legge dice ''prioritario rispetto alle altre richieste'' che significa un paio di giorni al massimo.
Altrimenti l'Autoritá dovrebbe dimostrare che per 10, 15, o 29 giorni ha trattato, concesso o rifiutato, solo pratiche di ricongiungimento familiare riguardanti familiari di cittadini italiani e nemmeno una solo pratica di tutte le altre tipologie di visto, incluse quelle per familiari di extracominitari. Come fare per verificarlo? Si chiede un immediato accesso agli atti per verificare quest'improbabile situazione

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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Ven Ott 17, 2008 1:08 am

Leggo solo ora questa precisazione/interpretazione e la trovo importantissima!!!

Ne riporterò il concetto nella prossima edizione del mio manuale (v. sotto).

Complimenti, veramente complimenti al dott. Guido Baccoli.

Un saluto a tutti,
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Ven Ott 17, 2008 12:08 pm

Amedeo ha scritto:
Leggo solo ora questa precisazione/interpretazione e la trovo importantissima!!!

Ne riporterò il concetto nella prossima edizione del mio manuale (v. sotto).

Complimenti, veramente complimenti al dott. Guido Baccoli.

Un saluto a tutti,


Amedeo,un consiglio se posso...perché non mandare una copia omaggio del tuo manuale anche alla Farnesina ed al Viminale...? Very Happy
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Ven Ott 17, 2008 2:21 pm

... e pensavi che non l'avessi già fatto??? L'ho fatto proprio 4 anni fa, ma non è accaduto niente. Solo l'on. Pisano (mandato anche a lui) mi scrisse un breve ringraziamento.

Insomma, da allora mi sono rifiutato di interessare politici. Non serve a nulla!!!

Un saluto a tutti,
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Mar Ott 21, 2008 11:18 am

Probabilmente, la questione sui 30 o 90 giorni deriva dall'art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede:
""" Art. 2 -Conclusione del procedimento [1]
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
-----
[1] Articolo modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), e dall'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni , dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
"""


Il punto diventa, quindi, verificare se il Ministero degli affari esteri abbia adottato tale regolamenmto e, in caso positivo, quali siano per questo procedimento. Se non sia stato adottato tale regolamento, trova applicazione il comma 3.
Si tratta del D.M. 3 marzo 1995, n. 171 che, per altro, nelle sue tabelle non considera il procedimento di rilascio del visto d'ingresso.
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Sab Dic 13, 2008 12:49 pm

Salve, ringrazio per il messagio di benvenuto. Sono di nazionalita moldava che a sposato in Moldavia il mese di novembre 2008 un cittadino italiano.Il mese di dicembre ci siamo reccati al Ambasciata d'Italia a Bucarest e fatto 2 cose:
1) la richiesta di trascrizione del matrimonio in Italia
2)la richiesta di cancellazione dell'espulssione amministrativa avvenuta in Italia
nel 2006
La mia domanda è in quanto tempo l'ufficio visti mi dovrebbe concedere il visto?
Ringrazio e aspetto fiducciosa la risposta.
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Sab Dic 13, 2008 4:00 pm

Cara Leonessa, ciao.

Leonessa ha scritto:
Salve, ringrazio per il messagio di benvenuto. Sono di nazionalita moldava che a sposato in Moldavia il mese di novembre 2008 un cittadino italiano.Il mese di dicembre ci siamo reccati al Ambasciata d'Italia a Bucarest e fatto 2 cose:
1) la richiesta di trascrizione del matrimonio in Italia
2)la richiesta di cancellazione dell'espulssione amministrativa avvenuta in Italia
nel 2006
La mia domanda è in quanto tempo l'ufficio visti mi dovrebbe concedere il visto?
Ringrazio e aspetto fiducciosa la risposta.


Innanzitutto auguri per il tuo matrimonio.

Forse hai posto male la domanda, oppure hai iniziato male la procedura.

Il fatto è che devi chiedere il visto per familiare al seguito o di ricongiungimento. Nella richiesta del visto sarà compresa la richiesta di cancellazione della segnalazione al SIS dovuta alla espulsione.

Queste procedure sono abbastanza lunghe e talvolta possono durare anche un anno, perchè coinvolgono molti uffici cui piace poco dialogare fra loro.

Un tempo legittimo è al massimo di 90 giorni, come avrai letto sopra. Come si risolve il problema, allora?

Trascorso un mese dalla domanda di visto, devi inviare al consolato italiano ed agli uffici delegati alle segnalazioni SIS una richiesta di accesso agli atti. Dopo un altro mese, ne devi inviare un'altra. Trascorsi tre mesi ne invii un'altra ancora, ma con una diffida ad adempiere.

Se nei trenta giorni successivi il visto non arriva dovrai sporgere querela per omissione in atti d'ufficio e ripetere la diffida ad adempiere con la richiesta di accesso agli atti. Insomma, dovrai bombardare gli uffici di più che legittime tue richieste. Voglio vedere un giudice che non fa nulla dopo due o tre querele!!!

Insomma, devi prepararti ad un grosso travaglio burocratico.

Un saluto ed in bocca ai lupi burocratici,
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Sab Dic 13, 2008 5:28 pm

Ciao Amedeo.Grazie di cuore per la risposta e per gli auguri. Allora forse mi sono spiegata male.

Si abbiamo fatto come scrivi tu, chiesto il visto per ricongiungimento familiare quale comprendeva richiesta di cancellazione della segnalazione al SIS dovuta alla espulsione in seguito mi hanno dato una ricevuta con la dicitura:
Istanza di cancellazione dal SIS presentata dalla sig.ra----------- in data----
trasmessaa: MINISTERO DELL'INTERNO-Dipartimento della Pupplica Siccureza-Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere -ROMA

Spero che si faccianno il suo lavoro nei tempi previsti dalla legge (90 giorni)

Mi consigli di fare una richiesta di accesso agli atti trascorso un mese dalla
domanda di visto penso che in teoria mi devono rispondere,sennò passato
un mese (solo in questo caso) dovrò farnè un'altra? O cmq devo farla?

Amedeo per favore mi potrei indicare gli uffici delegati alle segnalazioni SIS?

Ti rinrazio ancora, guarda spero che travaglio burocratico di quale mi hai fatto notare sia in realta più corto.
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Dom Dic 14, 2008 12:42 am

Per inciso, va ricordato come, con il D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 (in vigore dal 5 novembre 2008), i termini siano stati elevati a 180 giorni, in luogo dei precedenti 90 giorni.
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Dom Dic 14, 2008 12:59 am

In questi giorni, fino a Lunedí sono praticamente incomunicato, per ragioni di una ''missione'' da compiere. Ho potuto dare uno sguardo adesso, in un break alle 01:22 e prima di dare una risposta piú consona al caso, direi che sarebbe conveniente, spiegassi quali sono stati i motivi di espulsione avvenuta nel 2006. Clandestino? Pericolo per la sicurazza Pubblica? A seconda della motivazione, il matrimonio ''sana'' l'impedimento immediatamente e la richiesta di cancellazione diventa piú un fatto burocratico da attenedere, ma che non impedisce o dve attendere la cancellazione effettiva. Ci sono dei suggerimenti preziosi da dare in ogni caso, come per esempio non rischiare il cosidetto transito, ma trovare il volo diretto, Se da quel Paese non esiste, cercate da quale paese piú vicino, per cui lo straniero non deve chiedere un'ulteriore visto d'igresso, esista il volo diretto.

Non é un sotterfucio o aggiramento della legge, bensí un modo piú pratico e soprattutto veloce e legale per risolverlo. In viaggio vi portate un certificato di matrimonio, legalizzato sia dalle autorita del paese dov'e avvenuto il matrimonio, sia, dopo la traduzione in italiano, che dalla legalizzazione in Ambasciata italiana. Pur senza il visto d'ingresso rilasciato dalle autoritá consolari, al confine italiano (per legge), sono autorizzati ed /od obbligati (caso del matrimonio) ad agevolare l'entrata nel territorio. I familiari di cittadini italiani, quindi, non possono essere fermati ed impediti di entrare anche con un'iscrizione al SIS, se non in casi eccezionalmente gravi e riguardanti la sicurezza pubblica, cosí come non possono essere espulsi.

Il potere, dovere, obbligo delle Autoritá di Froniera, non é conosciuto troppo spesso nemmeno dalle autoritá consolari. Per fare un esempio pratico, il visto concesso dall'apposito U.V, per turismo o per riunione familiare con cittadino straniero, non é sufficiente a garantire l'entrata in territrio.

LA Polizia di frontiera ha il dovere potere, di non farli entrari anche se hanno il visto, se, lo straniero, su richiesta di dimostrazione delle motivazioni del visto che non possono essere conprovate di nuovo alla frontiera su apposita richiesta, puó a loro giudizio vincolante, mandarli indietro (es. mancanza dell'assicurazione medica e/o della fideiusssione da parte dell'invitante o mancanza di dimostrazione della parentela e della dipendenza economica, rispettivamente per motivi di turismo o di riunione familiare). Ci sono sentenze a iosa su questo punto e la ragione vera di questa regola é che la competenza e del potere di concedere o rigettare l'entrata nel territorio, no é del MAE e quindi delle Ambasciate, bensí, del Mininterno, che delega alla PdF, questa competenza e potere.

Queste sono le leggi, che poi siano rispettate e ben'interpretate da chi di dovere, é un'altra questione...visto che in diversi casi, si é dovuti arrivare alla Cassazione per aver ragione o torto.
DA questa speravo breve, spiegazione, poi diventata piú lunga per citare i particolari e la Giurisprundenza, niente toglie che il procedimento suggerito da Amedeo sia perfettamente valido e percorribile, ma é importante sapere le motivazioni dell'espulsione, per poterti dire quale procedura sia possibilmente piú veloce e soluzionante, ai sensi della legge italiana.

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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Dom Dic 14, 2008 3:07 am

Gent.mo dott. Scolaro, un saluto.

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Per inciso, va ricordato come, con il D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 (in vigore dal 5 novembre 2008), i termini siano stati elevati a 180 giorni, in luogo dei precedenti 90 giorni.


La fretta, purtroppo, è sempre cattiva consigliera (è accaduto anche a me talvolta)!!!

Il decreto che Lei cita modifica l'art. 29 del T.U. 286 sull'immigrazione. Il T.U. riguarda gli stranieri in generale ed in particolare l'art. 29 così modificato, al comma 8 diviene:

8. Trascorsi centottanta (prima novanta) giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

La questione, quindi, riguarda solo i casi di richiesta di visto per ricongiungimento di straniero con straniero (peraltro non di straniero con cittadino italiano o U.E.) per il quale è stato chiesto un Nulla-Osta, che non è arrivato nei 180 giorni dalla sua domanda.

L'unica considerazione che faccio ora su questo innalzamento di termini è la mia solita: "dimezziamo i politici ed i loro stipendi"!!!

Per le domande di visto in generale, quindi, continuano a valere i termini stabiliti dalla legge 241/1990 di 90 giorni (anch'essi innalzati a suo tempo da 30 giorni - v. considerazione precedente!!!).

Un cordiale saluto,
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Dom Dic 14, 2008 6:56 am

Gent.mo Dr.Guido Baccoli,salve.


Allora siccome è un 'espulssione amministrativa le motivazioni dell'espulssione (riporto quello che c'è scritto nel decreto) :

" Ha violato le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno in Italia, perche entrata in TN con il passaporto privo del necessario visto di ingresso."

In questo caso, ai sensi della legge italiana, quale sarebbe la procedura possibilmente più veloce e soluzionante ?

Ringrazio tutti per l'informazioni cosi imporanti .
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Dom Dic 14, 2008 11:27 am

Cara Leonessa, ciao

Leonessa ha scritto:
Gent.mo Dr.Guido Baccoli,salve.
Allora siccome è un 'espulssione amministrativa le motivazioni dell'espulssione (riporto quello che c'è scritto nel decreto) :

" Ha violato le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno in Italia, perche entrata in TN con il passaporto privo del necessario visto di ingresso."

In questo caso, ai sensi della legge italiana, quale sarebbe la procedura possibilmente più veloce e soluzionante ?

Ringrazio tutti per l'informazioni cosi imporanti .


Ti rimando subito al mio topic



La tipologia della segnalazione nel tuo caso non comporta particolari adempimenti oltre quanto da me già indicato.

Un saluto ed in bocca ai lupi burocratici,
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Dom Dic 14, 2008 5:19 pm

Ciao Amedeo, grazie mille per la tua disponibilita di aiutarci ,spero tanto di nn

arrivare a fare sollecito della revoca, mi rendo conto che nn dovrebbe essere

tanto "bello". Adesso nn ci resta altro che aspettare che passi un mese e

dopo incominciare ad attivarsi .Ti rigrazio ancora ,fai veramente un bel

lavoro,complimenti!!!

Un cordiale saluto
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MessaggioOggetto: Re: IN QUANTO TEMPO L'UFFICIO VISTI DEVE CONCEDERE O NEGARE IL VISTO?   Lun Dic 15, 2008 3:31 pm

Leonessa ha scritto:
Gent.mo Dr.Guido Baccoli,salve.


Allora siccome è un 'espulssione amministrativa le motivazioni dell'espulssione (riporto quello che c'è scritto nel decreto) :

" Ha violato le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno in Italia, perche entrata in TN con il passaporto privo del necessario visto di ingresso."

In questo caso, ai sensi della legge italiana, quale sarebbe la procedura possibilmente più veloce e soluzionante ?

Ringrazio tutti per l'informazioni cosi imporanti .

Il rispetto della legge e perfino della Giurisprudenza anche piú affermata (senza contraddizioni nel tempo in cui la legge non ha subito modificazioni) non esiste un ''rimedio'' che possa essere sicuramente piú veloce e soluzionante. Quindi ribadendo la giá da lei sottolineata como ''possibilmente'', procedura piú veloce, ritengo sia per esperienza quella di arrivare alla frontiera italiana come da me sopra indicato, provvisti di Circolare e documentazione legalizzata (matrimonio), il visto per entrare deve essere concesso anche ed unicamente, dalla Polizia di Frontiera. Questo é ció che detta la legge e la Giourisprudenza affermata, se non viene preso in considerazione dalla PdF, purtroppo é una violazione sia alla legge che alla Circolare del Mininterno (vedere discussione ricongiungimento familioare tra fratelli e sorelle), alla qual si puó solo agire in Giudizio con richiesta dei danni materiali e morali, dimostrati.
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