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| | VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE | |
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| Autore | Messaggio |
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Guido Baccoli Amministratori


Età : 56 Registrato il : 12/01/08 Messaggi : 335 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana
 | Oggetto: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Gio Mar 20, 2008 1:52 am | |
| In altre discussioni e forum dove ho risposto per tre anni a tutti coloro che avevano dubbi e cercavano orientamento legale, ho anche dibattuto trovando posizioni contrarie e a favore dei moderatori, se i fratelli o le sorelle di extracomunitari, coniugi di cittadini UE abbiano o no il diritto al visto di familiare al seguito o ricongiungimento familiare, che non siano figli minori d'etá. In effetti la legge in questo caso il DL 30/2007, non é molto chiara, dando adito a possibili diverse interpretazioni del suddetto diritto se non é stata letta e studiata con attenzione, ma la risposta é piuttosto chiara ed é positiva. Non esiste alcun dubbio e contrariamente a ció che sostiene per esempio, il Consolato Generale Italiano a Casablanca http://www.conscasablanca.esteri.it/Consolato_Casablanca/Archivio_News/familiariUE.htm, per quanto riguarda il diritto di fratelli e sorelle di CITTADINI UE e quindi anche italiani.Nel caso di Casablanca, ma abbiamo risposte simili anche almeno in un altra rappresentanza, negando la possibilitá, citando proprio il Decreto Legislativo 30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, che detta: Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) «familiare»: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.É evidente che leggendo solamente l'art. 2, che oltrettutto non detta tutti gli aventi diritto o quelli che non li hanno, ma solamente le definizioni di certe parole, i fratelli e sorelle non essendo coniugi, ne' discendenti o ascendenti diretti, non sono inclusi nelle definizioni dell'art. 2. Come qualsiasi normativa, per capire esattamente cosa sta dettando, deve essere letta per intero ed é sufficiente arrivare all'art 3, che al contrario dell'art.2, intitolato Definizioni specifica gli aventi diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di entrare, circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Leggiamolo insieme: Art. 3. Aventi diritto 1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione. 3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.L'errore é quindi clamoroso, lapalissiano e gigantesco. Quando il suddetto art. 3, specifica: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico, sta precisando inequivocabilmente e senza possibili altre interpretazioni che, ogni altro familiare che non sia descritto nelle definizioni dell'art.2, ricordiamo e riassumiamo quali siano: a) coniuge b) discendenti c) ascendenti ha il diritto al ricongiungimento familiare o familiare al seguito se a carico o ...omissis. con OGNI ALTRO FAMILIARE, non compreso quindi tra il coniuge, i discendenti e gli ascendenti di cittadini UE, si intende invece, TUTTI gli altri familiari se a carico, incluso ovviamente, i fratelli e le sorelle. Chiarisce bene questo diritto ingiustamente negato, il MAI, Ministero competente e regolatore dell'immigrazione, con la Circolare del 18 luglio 2007, avente per oggetto: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, Prot. n. 200704165/15100/14865 (39),, nella quale si specifica e si chiarisce definitivamente. Riporto testualmente: ''.... L'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o...omissis.... Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell'articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione.Oltre a non essere attenti nel dare informazioni sulle disposizioni di legge, ci si trova anche davanti a una clamorosa ''interpretazione'', assolutamente anticostituzionale, in quanto i fratelli e le sorelle si troverebbero DISCRIMINATI nei confronti di nipoti, genitori e coniuge. Discriminazione proibita dall'Art. 3 della nostra Costituzione. Si potrebbe obbiettare che il DL parli di cittadini UE e che si tratta di familiari di cittadini UE, presumibilmente di cittadinanza UE e non di extracomunitari? NEANCHE A DUBITARLO!!! Le normative vanno lette per intero come detto al principio e a parte che giá l'art 3 succitato, riporta testualmente ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza , basta arrivare all'Art 23, per leggere: Art. 23. Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.Altro grave errore che si sta commetendo in alcuni Consolati od Uffici Consolari é far pagare i diritti consolari sui visti quando si tratta di ricongiungimento familiare, motivando che solamente il visto per i coniugi é a titolo gratuito. Niente di piú errato e pericolosamente arbitrario. Basta riprendere ancora una volta il DL 30/2007 succitato, all'art. 5, commi 2 e 3: 2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto. 3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.Sempre ci si augura che gli errori vengano corretti e in fretta, soprattutto quando l'informazione proviene da Istituzioni cosí altolocate e di gran prestigio, come un Consolato o un Ufficio Consolare italiano, quindi tutti noi ci aspettiamo, fiduciosi nelle nostre istituzioni, che l'errore d'interpretazione venga immediatamente corretto onde evitare gravi torti agli aventi diritto.
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_________________ Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana Dr. Guido Baccoli uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546 guidobaccoli@hotmail.com _____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
Ultima modifica di Guido Baccoli il Ven Apr 25, 2008 3:48 pm, modificato 2 volte |
|  | | tezio Visitatori
Registrato il : 11/04/08 Messaggi : 2
 | Oggetto: Domanda Ven Apr 11, 2008 11:52 am | |
| sono cittadina italiana da 3 anni,sono sposata con un italiano da 13 anni etutto questo tempo mi dicono che non ho il diritto di far venire in italia mia sorella;mi potete spiegare dove devo andare e cosa devo fare aspetto con molta pazienza e fiducia nel risolvere questo mio problema |
|  | | Guido Baccoli Amministratori


Età : 56 Registrato il : 12/01/08 Messaggi : 335 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Apr 11, 2008 4:08 pm | |
| | tezio ha scritto: | sono cittadina italiana da 3 anni,sono sposata con un italiano da 13 anni etutto questo tempo mi dicono che non ho il diritto di far venire in italia mia sorella;mi potete spiegare dove devo andare e cosa devo fare aspetto con molta pazienza e fiducia nel risolvere questo mio problema |
Benvenuta al Forum Italiani all'estero e Starnieri in Italia. Scusa se ho spostato la tua domanda qui, ma era fuori Topic (tema di discussione). Il tuo problema é comune a molti altri, con l'aggravante che nei tuoi tre anni le leggi sono cambiate. Nell'attualitá le legge che regola questo diritto é il DL 30/2007 sopra citato + la Circolare esplicativa del Ministero degli Interni. Il diritto esiste, é ineludibile e inviolabile, peró dipende se la tua richiesta é per un V. turistico o per ricongiungimento familiare. Nel caso sia un ricongiungimento, la problematica che si trova piú spesso é dimostrare inequivocabilmente la dipendeza economica del familiare. Per cui, prima di risponderti con cognizione di causa, ti invito a specificare meglio quale tipo di visto richiedi e di che nazionalitá é tuo fratello. Grazie per il tuo intervento. _________________ Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana Dr. Guido Baccoli uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546 guidobaccoli@hotmail.com _____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare. |
|  | | tezio Visitatori
Registrato il : 11/04/08 Messaggi : 2
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Apr 18, 2008 4:40 am | |
| | Guido Baccoli ha scritto: | | tezio ha scritto: | sono cittadina italiana da 3 anni,sono sposata con un italiano da 13 anni etutto questo tempo mi dicono che non ho il diritto di far venire in italia mia sorella;mi potete spiegare dove devo andare e cosa devo fare aspetto con molta pazienza e fiducia nel risolvere questo mio problema |
Benvenuta al Forum Italiani all'estero e Starnieri in Italia. Scusa se ho spostato la tua domanda qui, ma era fuori Topic (tema di discussione). Il tuo problema é comune a molti altri, con l'aggravante che nei tuoi tre anni le leggi sono cambiate. Nell'attualitá le legge che regola questo diritto é il DL 30/2007 sopra citato + la Circolare esplicativa del Ministero degli Interni. Il diritto esiste, é ineludibile e inviolabile, peró dipende se la tua richiesta é per un V. turistico o per ricongiungimento familiare. Nel caso sia un ricongiungimento, la problematica che si trova piú spesso é dimostrare inequivocabilmente la dipendeza economica del familiare. Per cui, prima di risponderti con cognizione di causa, ti invito a specificare meglio quale tipo di visto richiedi e di che nazionalitá é tuo fratello. Grazie per il tuo intervento. | Nazionalita di mia surella russa,io sono spozata da 13 anni,ho 2 figlii -12 anni,8 anni- che anche vorey chi mi gvarda figlii -nel caso di necesario,sono sposata, problemi economici non ho,io non lavoro,perche non ho nessuno -chi mi gvarda figlii,mio marito ha unna attivita,vorey sapere in etrambi casi come posso fare?, |
|  | | Guido Baccoli Amministratori


Età : 56 Registrato il : 12/01/08 Messaggi : 335 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Apr 18, 2008 5:44 pm | |
| Bene, direi che mi manca un'ultima informazione: tua sorella é a carico tuo e/o di tuo marito? Ossia, avete ricevute di spedizione denaro da parte vostra destinati a tua sorella? Gli importi sono alti, costanti o come? Se non é possibile dimostrare il carico economico, puoi sempre chiedere il visto di turismo per familiari di cittadini italiani e per saperne di piú VEDI QUI . I documenti sono quelli normali per il visto di turismo CLICK QUI PER I DOCUMENTI E ALCUNI CONSIGLI PRATICI, con l'aggiunta di un certificato di nascita tuo e di tua sorella che dimostri la parentela. É bene che ti legga altre discussioni sul tema CLICK QUI e ANCHE QUI _________________ Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana Dr. Guido Baccoli uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546 guidobaccoli@hotmail.com _____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare. |
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