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VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO

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MessaggioOggetto: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   Mer Mar 26, 2008 4:16 am

L’argomento che vorrei porre all’attenzione degli utenti del forum è quello della sussistenza o meno in capo agli Uffici Consolari italiani, dell’obbligo di motivare i provvedimenti di diniego dei visti richiesti a fini turistici.

Chiunque si è trovato alle prese con richieste di visti di tale genere, avrà sicuramente costatato come le Ambasciate non appongono nel provvedimento di diniego alcuna motivazione, facendo un semplice riferimento alla mancanza dell’obbligo di motivazione ex art 4 comma 2 del Dlgs 286/98.

In questa sede, in accordo con lo spirito del forum che è quello di formare coscienze e di rendere gli utenti consapevoli dei propri diritti, mi sembra opportuno affermare che l’atteggiamento delle Ambasciate che agiscono in questo modo, non solo appare contrario alla legge e al dettato di varie pronunce giurisprudenziali in materia, ma deve essere censurato.

Ma iniziamo dal principio:

l’art. 4 comma 2 del Dlgs 286/98 recita: “…Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39”

Dalla semplice lettura del testo normativo non appaiono dubbi: il diniego va motivato, a meno che non sussistano motivi di ordine pubblico e sicurezza che giustifichino la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi di cui alla L 241/90.

Verrebbe da chiedersi come mai allora le Ambasciate continuano a non motivare i dinieghi, se la legge gli impone un obbligo specifico.

La risposta è che, essendo il rilascio del visto ai fini turistici discrezionale, le Ambasciate ritengono di essere nel potere di accogliere o meno la richiesta, in base a valutazioni che non devono essere portate a conoscenza dell’utente.

Si tratta chiaramente di un travisamento della normativa, che consente sì una discrezionalità molto ampia alle Ambasciate, ma non un arbitrio, come in effetti il più delle volte tale discrezionalità si traduce.

Vi è anche da dire che lo stesso MAE dà indicazioni che non appaiono corrispondenti alla normativa: infatti si legge nelle pagine web del Ministero:

“Cosa fare in caso di rifiuto del visto?
Nel precisare che la competenza al rilascio dei visti spetta alla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero, che resta la sola responsabile dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, nell’ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali, l’art. 4, comma 2, del TU 286/98 integrato dalle ultime modifiche legislative prevede che “il diniego di visto di ingresso non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26-29, 36 e 39” (tali articoli riguardano le richieste di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche e studio).
Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Solo nel caso in cui il diniego riguardi visti per ricongiungimento familiare, il cittadino residente in Italia che ha ottenuto il nulla osta può presentare, senza limiti di tempo, ricorso al Tribunale ordinario competente per il suo luogo di residenza.”


Il MAE non specifica che la mancanza della motivazione è legittima solo se sussistono motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica!

La giurisprudenza del TAR Lazio ha invece affermato il principio dell’obbligo di motivare i dinieghi, nel caso in cui non sussistano motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza:

Il TAR Lazio in molte sentenze, come nella sent. n.14682/2004, in un caso di diniego legittimamente non motivato in quanto il ricorrente risultava segnalato al S.I.S., ha chiarito i casi in cui il provvedimento di diniego deve o non deve essere motivato

(omissis) la motivazione dei provvedimenti amministrativi è richiesta nei casi in cui l’Amministrazione sia chiamata ad esercitare la sua discrezionalità, mentre non è necessaria nei casi in cui l’Amministrazione è tenuta ad applicare pedissequamente la normativa vigente, senza margini di scelta: nel caso in esame l’Amministrazione non aveva alcun margine di scelta, bensì era obbligata a negare il visto richiesto, stante la segnalazione nel S.I.S..”

I casi in cui le Ambasciate sono obbligate a negare i visti di ingresso sono specificati nel medesimo art. 4, al comma 3, Dlgs 286/98, che recita:

“Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.”

Alla luce di quanto sopra si può legittimamente affermare che delle decisioni della PA prese nell’ esercizio del potere discrezionale, deve essere data congrua motivazione al richiedente.

In altri termini, ai fini che ci riguardano,

1. qualora la richiesta di visto turistico sia corredata dalla documentazione necessaria a provare lo scopo e le condizioni del soggiorno, i mezzi di sussistenza sufficiente per il soggiorno e per il ritorno nel paese di origine e

2. il richiedente non sia iscritto al S.I.S. o non abbia subito condanne penali in Italia,

il visto di ingresso DEVE ESSERE RILASCIATO, e se viene negato, IL DINIEGO DEVE ESSERE MOTIVATO.

Il potere discrezionale delle Ambasciate deve tradursi nella sola valutazione della documentazione prodotta, e se richiesto da particolari esigenze dovute da situazioni locali, nel richiedere documentazione integrativa, valutando anche il rischio di immigrazione clandestina.

Giova ricordare che tale rischio non può considerarsi motivo di ordine pubblico e pubblica sicurezza, e quindi anche se fosse ritenuto sussistente, le Ambasciate devono darne motivazione nel provvedimento di diniego.

Il rimedio contro le decisioni delle Ambasciate è costituito dal ricorso al TAR Lazio, strumento poco utilizzato, anche e soprattutto per le difficoltà pratiche in cui incorrono i “non addetti ai lavori” e la brevità dei termini per proporlo (60 giorni).

Certo è che, se i ricorsi contro i provvedimenti illegittimi aumentassero, le Ambasciate comincerebbero ad applicare la legge con maggior attenzione.

Ed è questo che ci prefiggiamo in questo forum: tutti devono rispettare la legge ed applicarla nel modo corretto, Ambasciate comprese.

In questo forum troverete comunque ogni delucidazione in merito alla possibilità di ricorrere al TAR nel caso pratico.

Iura
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