Guido Baccoli Amministratori


Età : 56 Registrato il : 12/01/08 Messaggi : 297 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana
 | Oggetto: SILENZIO AMMINISTRATIVO SI INTERPRETA ASSENSO O RIFIUTO? Mar Apr 01, 2008 11:01 pm | |
| IL SILENZIO AMMINISTRATIVO SI INTERPRETA COME ASSENSO O RIFIUTO?
Anche chi non é pratico o addetto ai lavori, ha sentito almeno una volta, che il silenzio/inerzia di un'amministrazione pubblica, che non risponde o compie un atto richiesto nei tempi concessi dalla legge, per il cittadino italiano (sia all'estero che in Patria) o anche l'extracomunitario legalmente residente in Italia, il silenzio significa assenso (silenzio assenso della P.A.. Molti altri sanno e credono che, in caso di messa in mora o diffida ad adempiere all'Amministrazione Pubblica, si interrompano i termini per un eventuale ricorso al TAR.
Ebbene, cancellate queste tranquillitá e sicurezze, visto che lo stesso TAR, ha stravolto, aggiungendo giurisprudenza alla nuova normativa del 2005, la certezza del diritto del cittadino, che si trova davanti al silenzio dell'amministrazione pubblica. Riassumendo in poche parole il TAR nel 2007, ha sentenziato:
- il silenzio della P.A. non significa assenso, ma rigetto o rifiuto;
- qualsiasi messa in mora o diffida ad adempiere, non interrompe i termini di legge per poter ricorrere giudizialmente;
- se il silenzio continua bisogna ricorrere entro i termini consentiti per quello specifico atto amministrativo.
con la conclusione che se ci si distrae, si puó rimane con un pugno di mosche in mano, senza poter chiedere giustizia, rimanendo salvo (meno male) il diritto di richiedere ex novo l'atto amministrativo. In realtá il TAR ha applicato la modificazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, come modificato dal D.L. 35/2005 art.2. che detta: Art. 2. 1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti». Stiamo assistendo da diversi anni a norme salva ambasciate (vedi diniego visto di turismo senza motivazione scritta ne' orale, in deroga alla 241/90) e norme salva P.A. (DL .15 2005), che diminuiscono sempre piú la certezza del diritto, giá tanto debole e poco applicata anche quando la tendenza del legislatore era a favore di una TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E semplificazione degli atti a protezione dell'utente cittadino. Purtroppo la 241/90 (Trasparenza della P.A. e semplificazione degli atti) non solo non ha avuto un seguito positivo e migliorativo se non in alcuni punti, ma al contrario, ci troviamo davanti a legislatori che camminando contro corrente, protteggono una giá di per se abbastanza lenta, troppo spesso arbitraria, ma soprattutto forte del potere, P.A.. Non é mia abitudine commentare in questo modo le leggi, ma ogni tanto permettete uno sfogo anche a me. Queste sentenze potrebbero portare a un peggioramento degli arbitri se non, ancor peggio abusi, davanti al quale l'utente o ha soldi per ricorrere al tribunale e pagare un avvocato, altrimenti si vede costretto a subire. Gli interrogativi sono tanti e non di poco conto, con le conseguenze disastrose soprattutto riguardanti certi atti come il PDS o la Carta di Soggiorno, il nulla osta per ricongiungimento familiare e anche il decreto di cittadinanza per matrimonio, senza contare quello giá disastrato, calpestato e ignorato, diritto alla cittadinanza per ius sanaguinis.
Tutto negativo? No!!!! Direi che la mia é solo informazione e formazione di coscienze. Il cittadino e anche l'extracomunitario regolaremente residente in Italia, DEVE essere avvisato di questo nuovo ''salvagente'' gettato alla P.A. inadempiente. Per fortuna non tutte le P.A. loro impiegati e funzionari hanno approfittato e meno penso e credo aprofitteranno, di questi ''salvagenti'', adesso. Nelle nostre P.A., ci sono persone serissime, diligenti e coscienti e ne conosco molte anche personalmente, ma che succede per i scaldasedie che mettono in gravi problemi l'utente? Tanto non gli si puó fare niente e rimane li a prescindere dalla sua efficienza o meno. Che fare quindi davanti all'iscrupoloso dipendente o responsabile dell'atto amminitrativo, della P.A.? Dopo le cattive notizie quelle buone, sempre ci sia la volontá civica; che fare davanti ad una situazione tanto critica e non protetta?
Per cominciare ritorno sul concetto da capire bene, quando ci si trova violato un diritto soggettivo, oggettivo o si ha solamente un interesse leggittimo. Le differenze e i rimedi giudiziali, li ho giá spiegate qui: Visto di Turismo per familiari . Davanti ad una violazione di un interesse leggittimo (vedi visto di Turismo non richiesto da un familiare), l'unica possibilitá é solamente il ricorso al TAR, ma per la violazione di un diritto soggettivo o ancor peggio oggettivo abbiamo i Tribunali e secondo il caso, anche la Procura della Repubblica. A voi le domande e i dubbi. _________________ Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana Dr. Guido Baccoli uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546 guidobaccoli@hotmail.com _____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare. |
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Guido Baccoli Amministratori


Età : 56 Registrato il : 12/01/08 Messaggi : 297 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana
 | Oggetto: RIMEDIA LLA SENTENZA A FAVORE DELLA POTENTE P.A. IL CONSIGLIO DI STATO Lun Nov 24, 2008 7:45 pm | |
| Importantissima decisione del Consiglio DI Stato, CHE RIPRISTINA IL CONCETTO A LA NON INTERPRETAZIONE DEL SILENZIO RIFIUTO DELLA P.A.
Fonte IPSOA: fare click quiLa dimensione dell'inerzia, identificabile come condotta antigiuridica dell'Amministrazione è rapportabile a fattispecie anche diverse dal mero avvio di procedure su istanze di parte, come nell'ipotesi nella quale da un'attività auto-organizzativa degli apparati pubblici dipenda il perseguimento di un beneficio accordato in via legislativa.
Con sentenza n. 6169 del 25 giugno 2008, la Sezione 3° bis del T.A.R. del Lazio respingeva il ricorso proposto per la declaratoria del silenzio rifiuto del Ministero dell’università in ordine all’emanazione del decreto istitutivo dei “corsi su pazienti”, prodromici al riconoscimento dell’equipollenza del diploma di laurea in scienze Le ricorrenti proponevano appello. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha accolto l’appello. Richiamata la norma applicabile al caso di specie (art. 1 septies del D.L. 5.12.2005, n. 250, secondo cui “il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diploma abbia conseguito attestato ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale presso le università”), detto giudice ha osservato che al riconoscimento di equipollenza dei citati titoli di studio corrisponde un interesse legittimo degli interessati all’attivazione, la cui istituzione è demandata alle università con un margine di discrezionalità riferibile ai tempi tecnici occorrenti e alle modalità dell’attivazione, ma non anche alla scelta di istituzione, o meno, dei corsi in questione. _________________ Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana Dr. Guido Baccoli uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546 guidobaccoli@hotmail.com _____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare. |
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