Come hai ben premesso, la legge n. 121/1981 sancisce che dove non siano presenti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono devolute al sindaco in quanto ufficiale di Governo.
Va però sottolineato che qualunque specifico provvedimento adottato dal sindaco nell'esercizio di tale autorità (quale, per l'appunto, lo sgombero di un campo nomadi o uno sfratto disposti per motivi di ordine e sicurezza pubblica) è vincolato ad un sostanziale rapporto di dipendenza dal Prefetto che, in quanto responsabile generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, ha il dovere di sovrintendere all'attuazione delle direttive emanate in materia, garantendone una uniforme applicazione[size=12].
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Tale prerogativa consente al Prefetto di sospendere le competenze del sindaco in materia di pubblica sicurezza nonché di annullarne d’ufficio gli atti ritenuti illegittimi ovvero non conformi alle generali direttive emanate.
I vigili urbani svolgono compiti di pubblica sicurezza qualora il Prefetto abbia conferito loro, previa comunicazione al Sindaco, la qualifica di "agente (o ufficiale) di pubblica sicurezza".
Spero di essere stato utile.
Saluti.