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Matrimonio di stranieri.

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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Matrimonio di stranieri.   Dom Apr 13, 2008 12:02 am

Quando, per un matrimonio da celebrare in Italia, gli sposi non siano cittadini italiani, essi sono ammessi al matrimonio se ed in quanto ne abbiano la c.d. capacità secondo la propria legge nazionale.

Indipendentemente dal fatto che lo Stato di appartenenza (= cittadinanza) sia parte o meno dell'Unione europea (infatti, l'appartenenza o meno di uno Stato all'Unione europea non ha rilievo nelle procedure matrimoniali, dove conta unicamente se si tratti di persona di cittadinanza italiana o di cittadinanza straniera), lo sposo straniero (art. 116, 1 C.C.) deve presentare, a propria cura e diligenza, una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio (a volte, tale documento e' denominato, per brevità, impropriamente, come "nulla-osta", pur non essendo, tecnicamente, un nulla-osta, ma unicamente una dichiarazione concernente, appunto, la capacità al matrimonio.

Tuttavia, anche in presenza di tale dichiarazione, lo straniero è soggetto ad alcune condizioni, considerate comunque non derogabili, e precisamente, le disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87 (ma solo per i numeri 1, 2 e 4), 88 ed 89 C.C.

Tra l'Italia ed alcuni altri Stati è vigente la Convenzione, fatta a Monaco il 5 settembre 1980, relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale: in tali casi, questo ultimo certificato, definito, anche per la forma ed il testo, dalla Convenzione stessa, tiene luogo a quanto disposto dall'art. 116, 1 C.C., essendo null'altro se non una forma "speciale" dell'anzidetta "dichiarazione".
Inoltre, tra Italia e Svizzera, come tra Italia ed Austria, sono vigenti Convenzioni (bi-laterali) in materia di documenti e di procedure per la celebrazione del matrimonio tra i rispettivi cittadini.

L'autorità competente al rilascio di tale prevista dichiarazione è stabilita dalla legge nazionale dello Stato di appartenenza.

Lo straniero che non abbia la residenza (cioè, la dimora abituale) in Italia, ma vi abbia solo il domicilio, e' tenuto a fare le pubblicazioni nel comune di domicilio.
Nell'ipotesi che entrambi gli sposi non abbiano né la residenza, né il domicilio in Italia sono tenuti, prima della celebrazione del matrimonio, a rendere, in ogni caso, una specifica dichiarazione all'Ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio e questo non puo' essere celebrato se non a partire dal IV° giorno successivo (anche se vi siano alcuni, pochi, comuni che, indebitamente, consentano che la celebrazione possa farsi senza osservare quanto stabilito dall'art. 99 C.C.).
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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: Consultazione Codice Civile e sua procedura   Dom Apr 13, 2008 2:25 pm

Ricordo ai nostri utenti che volessero consultare gli artt. del C.C. menzionati negli argomenti e discussioni, possono farlo con un clik QUI
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Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana
Dr. Guido Baccoli
uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546
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