Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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DIVORZIO IN ITALIA TRA CITTAD. ITALIANI ED EXTRACOMUNITARI

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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: DIVORZIO IN ITALIA TRA CITTAD. ITALIANI ED EXTRACOMUNITARI   Lun Apr 14, 2008 11:52 am

La coppia che ha deciso divorziarsi, lo puó fare seguendo l'iter attuale della separazione legale e del divorzio dopo tre anni dalla data della separazione (vale la data della sentenza e non quella dell'annotazione), questo a prescindere che sia a domanda congiunta e consensuale o per lite.
Se la coppia é decisa a fare domanda congiunta e consensuale, puó divorziarsi nello Stato d'origine dell'extracomunitario rispettando la normativa dello stato estero e non é necessaria la separazione legale, a meno che lo Stato d'origine non richieda per sua normativa, questo passaggio. In questo caso per la validitá in Italia, sono sufficienti gli elementi di:

  1. non esista sentenza italiana contraria alla sentenza straniera, riguardante lo stesso oggetto e le stesse persone;
  2. non si sia iniziato un processo in Italia, per lo stesso oggetto e persone
  3. non essere contrario all'ordine pubblico italiano

L'ostacolo piú grande si trova quasi sempre quando la normativa straniera impone che uno dei due debba avere la residenza in quello Stato. FAnno eccezione la Repubblica Dominicana e lo Stato Venezuelano (attenzione a non fare un divorzio notarile) ed altri dove la residenza dell'extracomunitario, rimane comunque vigente.

In caso di lite, quindi non consensuale a domanda congiunta, le cose si complicano, ma é comunque possibile sempre e quando si rispettino i punti sopra detti e si notifichi all'altra parte nell'indirizzo anagrafico italiano. Dal momento della notifica che deve essere dimostrata e documentata, la controparte ha 90 giorni di tempo (cnf. anche 163-bis c.p.c., potete cercare il testo nell'apposita sezione di consultazione gratuita nel forum) per nominare un suo legale rappresentante oppure eccepire la giurisdizione. Infatti la giurisdizione per la L. 218/95 é derogabile solo su decisione consensuale delle parti.
Se passati i 90 giorni la controparte non ha nominato difensore (rappresentante legale) o ha eccepito la giurisdizione, il divorzio puó essere pronunciato in contumacia se la legge dello Stato estero lo permette e, una volta passato in giudicato, é valido e trascrivibile in Italia.
La controparte una volta annotato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio in Italia, puó ancora, nel caso di mancato riscontro delle prescritte condizioni, con citazione o ricorso rivolgersi alla Corte d'Appello (cfr. art. 67 l. 31 maggio 1995 n. 218). L'onere della prova é del ricorrente o citante.
La giurisdizione non é opponibile anche quando il matrimonio sia stato celebrato nello Stato estero, nel quale si richiede il divorzio giudiziale.
_________________
Esperto e Consulente di Diritto Consolare in Repubblica Dominicana
Dr. Guido Baccoli
uff. 001-809-412-5535; Tel. 001-809-630-6546
guidobaccoli@hotmail.com
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É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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Daniel
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MessaggioOggetto: Re: DIVORZIO IN ITALIA TRA CITTAD. ITALIANI ED EXTRACOMUNITARI   Gio Ago 07, 2008 10:12 am

Guido Baccoli ha scritto:
La coppia che ha deciso divorziarsi, lo puó fare seguendo l'iter attuale della separazione legale e del divorzio dopo tre anni dalla data della separazione (vale la data della sentenza e non quella dell'annotazione), questo a prescindere che sia a domanda congiunta e consensuale o per lite.
Se la coppia é decisa a fare domanda congiunta e consensuale, puó divorziarsi nello Stato d'origine dell'extracomunitario rispettando la normativa dello stato estero e non é necessaria la separazione legale, a meno che lo Stato d'origine non richieda per sua normativa, questo passaggio. In questo caso per la validitá in Italia, sono sufficienti gli elementi di:

  1. non esista sentenza italiana contraria alla sentenza straniera, riguardante lo stesso oggetto e le stesse persone;
  2. non si sia iniziato un processo in Italia, per lo stesso oggetto e persone
  3. non essere contrario all'ordine pubblico italiano

L'ostacolo piú grande si trova quasi sempre quando la normativa straniera impone che uno dei due debba avere la residenza in quello Stato. FAnno eccezione la Repubblica Dominicana e lo Stato Venezuelano (attenzione a non fare un divorzio notarile) ed altri dove la residenza dell'extracomunitario, rimane comunque vigente.

In caso di lite, quindi non consensuale a domanda congiunta, le cose si complicano, ma é comunque possibile sempre e quando si rispettino i punti sopra detti e si notifichi all'altra parte nell'indirizzo anagrafico italiano. Dal momento della notifica che deve essere dimostrata e documentata, la controparte ha 90 giorni di tempo (cnf. anche 163-bis c.p.c., potete cercare il testo nell'apposita sezione di consultazione gratuita nel forum) per nominare un suo legale rappresentante oppure eccepire la giurisdizione. Infatti la giurisdizione per la L. 218/95 é derogabile solo su decisione consensuale delle parti.
Se passati i 90 giorni la controparte non ha nominato difensore (rappresentante legale) o ha eccepito la giurisdizione, il divorzio puó essere pronunciato in contumacia se la legge dello Stato estero lo permette e, una volta passato in giudicato, é valido e trascrivibile in Italia.
La controparte una volta annotato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio in Italia, puó ancora, nel caso di mancato riscontro delle prescritte condizioni, con citazione o ricorso rivolgersi alla Corte d'Appello (cfr. art. 67 l. 31 maggio 1995 n. 218). L'onere della prova é del ricorrente o citante.
La giurisdizione non é opponibile anche quando il matrimonio sia stato celebrato nello Stato estero, nel quale si richiede il divorzio giudiziale.
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MessaggioOggetto: Re: DIVORZIO IN ITALIA TRA CITTAD. ITALIANI ED EXTRACOMUNITARI   Gio Ago 07, 2008 12:33 pm

Daniel, manca il tuo intervento.
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